Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori degli studi professionali
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CCNL

Per tutti i lavoratori nei cui confronti viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Studi Professionali, nel rispetto del disposto contrattuale, deve essere versato il contributo alla bilateralità di Settore (art. 13 del CCNL Studi Professionali), necessario per l’iscrizione alla CADIPROF Cassa di Assistenza Sanitaria (art. 16 CCNL) e all’EBIPRO Ente Bilaterale Nazionale di Settore.

Il versamento attiva anche specifiche prestazioni di assistenza per il datore di lavoro (www.gestioneprofessionisti.it).

L’iscrizione (che può essere fatta “on-line”, per lettera, fax o tramite UNIEMENS) ed il versamento dei contributi previsti sono condizioni necessarie all’attivazione delle tutele previste.

Le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa decorrono dal primo giorno del quarto mese successivo a quello dell’iscrizione del lavoratore alla Cassa.

Il datore di lavoro che ometta l’iscrizione e la relativa contribuzione prevista è tenuto a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) così come previsto dallo stesso art. 13 del CCNL Studi Professionali e a garantire le medesime tutele fornite dalla bilateralità (Circ. 43/2010 Min. Lavoro).

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