Tutti i datori di lavoro devono corrispondere alla Cassa un contributo una tantum per ciascun lavoratore iscritto pari a:
– euro 24 (ventiquattro) per ciascun lavoratore, per i primi 50 lavoratori iscritti;
– euro 12 (dodici) per ciascun lavoratore, per i successivi lavoratori iscritti fino a 100;
– nessuna quota una tantum per i successivi lavoratori iscritti oltre 100.
Tale disciplina riguarda esclusivamente il versamento dell’una tantum iniziale a seguito della prima iscrizione del datore di lavoro e dei lavoratori. Per le iscrizioni successive, la quota una tantum da versare è sempre pari a euro 24 (ventiquattro) per ciascun lavoratore neo iscritto.
Non sono previste riduzioni per i dipendenti assunti a tempo parziale.
Il contributo una tantum va versato all’atto dell’iscrizione del dipendente unitamente al primo contributo ordinario, con le modalità indicate nell’allegato A.